Ripartizione delle spese per il rifacimento della pavimentazione soprastante l’autorimessa.

Nel caso in cui in un Condominio, ci siano dei garage interrati di proprietà esclusiva solamente di alcuni condomini e sopra detti garage ci sia la pavimentazione del cortile comune, come verrebbero ripartire le spese per i lavori di manutenzione della pavimentazione che copre i box?

Il quesito prende le mosse dalla circostanza che la pavimentazione in oggetto ha la duplice funzione, da un alto è il rivestimento dei garage di proprietà ed uso esclusivo di alcuni condomini, dall’altro è utilizzata da tutti i condomini per transitare a piedi. 

Orbene, in assenza di specifica trattazione nel regolamento condominiale, il quesito è risolto dall’art. 1125 c.c., in forza del quale viene chiarito che le spese per la manutenzione e ricostruzione di soffitti, volte e solai debbano essere divise in parti uguali tra i proprietari dei piani direttamente sovrastanti e sottostanti.

Per cui, le spese aventi ad oggetto il rifacimento del pavimento graveranno su tutti i condomini, in proporzione ai rispettivi millesimi; per ciò che riguarda invece le spese per l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto delle autorimesse sottostanti spettano invece ai proprietari dei box.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che: “(…) In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’art. 1126 c.c., ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. (…)” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 16 febbraio 2012, n. 2243).

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Al curatore dell’eredità giacente spetta il pagamento delle imposte?

Contrariamente da quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione di Giustizia Tributaria della Lombardia, ritiene che sul Curatore dell’eredità giacente non incombe anche tale onere.

In particolare, mediante la sentenza n. 270/6/2024 del 25 gennaio 2024, detta Commissione Tributaria, ribadisce quanto ormai acclarato, ovvero che il curatore di una eredità giacente ha unicamente l’onere di presentare la dichiarazione di successione, ma non anche al pagamento delle con sequenziale imposte di successione, catastali e ipotecarie.

Infatti, il curatore, senza l’autorizzazione del giudice, non ha il potere di disporre dei beni in quanto non è né un erede e neppure possessore dei beni ereditari. 

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Al condomino deve essere notificata la convocazione almeno 5 giorni prima.

La giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nell’asserire che, in virtù del combinato disposto degli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c., ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione previsto dall’art. 66, III comma, disp. att. c.c. sia effettivamente ricevuto almeno cinque giorni prima della fata fissata per la prima convocazione della assemblea di condominio (cfr. su tutte, Cass. Civ. del 30 ottobre 2020, n. 24041).

Relativamente al conteggio dei cinque giorni antecedenti, questi devono essere calcolati a partire dal primo giorno antecedente la data fissata per l’adunanza. 

Pertanto, nel calcolo del termine di cinque giorni previsto dall’art. 66 disp. att. c.c., non deve essere conteggiato il giorno iniziale (ossia quello inerente allo svolgimento della riunione in prima convocazione), mentre va computato invece quello finale (cioè, quello della ricezione dell’avviso).

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Ritardo voli, la mancanza del personale addetto al carico dei bagagli è una circostanza eccezionale.

La carenza di personale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei, che ha causato un ritardo prolungato del volo, può configurare una “circostanza eccezionale” ai sensi dell’art. 5, par. 3, del reg. n. 261/2004, ossia in grado di poter esonerare la compagnia aerea dall’obbligo di risarcimento per il ritardo. 

Questo è quanto sostenuto dalla Corte di giustizia europea con sentenza Touristic Aviation Services del 16 maggio 2024 (C-405/23). 

Ad ogni buon conto, è stato altresì asserito che il vettore aereo, affinché possa essere effettivamente esonerato dal risarcimento pecuniario in favore dei passeggeri, è tenuto a dimostrare la non evitabilità della circostanza eccezionale anche nel caso in cui fossero state adottate tutte le misure del caso e, al contempo, dovrà provare di aver attuato tutte misure adeguate alla situazione necessarie a ovviare a tali conseguenze.