AUTOVELOX NON OMOLOGATO – ACCERTAMENTO NULLO

Sanzioni amministrative – Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Ordinanza n. 12924/2025

La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo l’accertamento di violazioni del limite di velocità effettuato con autovelox approvato ma non omologato, annullando sanzioni e decurtazione punti. La decisione stabilisce che l’omologazione costituisce requisito essenziale distinto dalla mera approvazione ministeriale per la validità dei controlli automatici. I giudici hanno chiarito che l’approvazione attesta solo l’idoneità tecnica del dispositivo, mentre l’omologazione ne certifica la conformità normativa per l’utilizzo su strada. La sentenza consolida l’orientamento giurisprudenziale sulla nullità dei verbali emessi con strumenti non completamente certificati. Il principio tutela i diritti degli automobilisti contro sanzioni basate su accertamenti illegittimi. Per gli enti locali, la decisione impone verifiche accurate sulla regolarità degli autovelox utilizzati. I conducenti possono impugnare sanzioni dimostrando la mancanza di omologazione del dispositivo. La pronuncia garantisce la legalità dei controlli automatici della velocità, richiedendo piena conformità normativa degli strumenti di rilevazione.

PERMESSO 104 E ATTIVITÀ SPORTIVA DEL LAVORATORE

Diritto del lavoro – Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14763 del 1° giugno 2025

Il Tribunale ha stabilito che il lavoratore beneficiario di permessi ex Legge 104 può praticare attività sportiva durante le ore di assenza dal lavoro, purché compatibile con l’assistenza al familiare disabile. La decisione chiarisce che i permessi non comportano l’obbligo di presenza costante presso il domicilio del soggetto assistito. I giudici hanno precisato che l’attività fisica può rappresentare un momento di recupero psicofisico necessario per mantenere l’idoneità assistenziale. La sentenza respinge l’interpretazione restrittiva che vieta ogni attività personale durante i permessi 104. Il principio riconosce il diritto del caregiver a momenti di benessere personale funzionali al proseguimento dell’assistenza. Per i datori di lavoro, la decisione limita i controlli sulla vita privata del dipendente in permesso. I lavoratori possono organizzare liberamente il tempo di assistenza includendo attività ricreative compatibili. La pronuncia tutela l’equilibrio tra doveri assistenziali e diritti personali del beneficiario dei permessi.

PATTO DI NON CONCORRENZA – STRUMENTO O RICATTO

Contratti di lavoro – Tribunale del Lavoro di Torino, Sentenza n. 943 luglio 2025

Il Tribunale ha dichiarato nullo un patto di non concorrenza ritenuto sproporzionato e lesivo della libertà professionale del lavoratore, configurandolo come ricatto contrattuale. La decisione stabilisce che tali clausole devono rispettare criteri rigorosi di necessità, proporzionalità e adeguato corrispettivo economico per essere valide. I giudici hanno censurato l’utilizzo del patto come strumento di controllo indebito sul dipendente, chiarendo che deve tutelare solo interessi aziendali specifici e dimostrabili. La sentenza definisce parametri oggettivi: durata massima ragionevole, ambito territoriale circoscritto, compenso almeno pari al 30% della retribuzione precedente. Il principio consolida l’orientamento per cui il patto non può trasformarsi in limitazione eccessiva delle prospettive professionali future. Per le aziende, la decisione impone maggiore attenzione nella redazione delle clausole di non concorrenza. I lavoratori possono contestare patti sproporzionati o privi di adeguato corrispettivo. La pronuncia garantisce l’equilibrio tra tutela degli interessi imprenditoriali e libertà lavorativa del dipendente.

ASSEGNO MANTENIMENTO – CONVIVENZA NON REVOCA AUTOMATICA

Diritto di famiglia – Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza n. 14358/2025

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’instaurazione di una convivenza stabile da parte dell’ex coniuge beneficiario non comporta automaticamente la cessazione del diritto all’assegno di mantenimento. La decisione supera l’automatismo della revoca, richiedendo una valutazione complessiva che consideri durata del matrimonio, contributo alla vita familiare e sacrifici professionali sostenuti. I giudici hanno chiarito che l’assegno mantiene la funzione compensativa dei sacrifici matrimoniali anche in presenza di nuove relazioni affettive stabili. La sentenza consolida l’orientamento delle Sezioni Unite sulla natura non meramente assistenziale ma perequativa dell’assegno divorzile. Il principio richiede analisi caso per caso della reale autosufficienza economica derivante dalla nuova convivenza. Per gli avvocati familiaristi, la decisione fornisce criteri valutativi più articolati nelle cause di revisione. Gli ex coniugi devono dimostrare effettive modifiche della situazione patrimoniale per ottenere variazioni dell’assegno. La pronuncia tutela l’equilibrio economico post-matrimoniale considerando tutti i fattori rilevanti della nuova situazione.